home / Archivio / 231 e Compliance raccolta del 2025 / Rispetto ai presupposti per l´accesso al controllo giudiziario volontario, di cui all'art. ..
Rispetto ai presupposti per l´accesso al controllo giudiziario volontario, di cui all'art. 34-bis, commi 6 e 7, D. Lgs. 159/2011, il giudice deve sempre verificare il carattere occasionale dell´agevolazione e il libero svolgimento dell'attività economica, nonché la concreta possibilità dell'impresa di riallinearsi con il sano contesto economico affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose
Argomento: Antimafia
Sezione:
“(…) la Corte di appello di Napoli ha confermato il provvedimento (…) con il quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato la richiesta di applicazione del controllo giudiziario (cd. volontario) avanzata ex art. 34-bis, comma 6, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito anche codice antimafia) da X.
Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse della società, formulando un unico motivo (…), con il quale sono stati denunciati la violazione dell'art. 34-bis D. Lgs. n. 159 del 2011, il travisamento dell'unico elemento indiziario posto a fondamento della decisione (segnatamente, della ritenuta non occasionalità del rischio di infiltrazione mafiosa) e la totale assenza della motivazione (in particolare, relativa alla bonificabilità dell'impresa e ai documentati rilievi difensivi relativi all'unico rapporto con una consorteria criminosa considerato rilevante dallo stesso Giudice di appello).
(…) Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti.
(…) deve premettersi che: «il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge»; difatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, D. Lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o
meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (…).
Occorre, poi, avere riguardo ai presupposti di accesso all'istituto del controllo giudiziario (c.d. volontario) previsto dall'art. 34-bis, comma 6, D. Lgs. n. 159 del 2011. Il controllo giudiziario delle aziende ha costituito una delle principali novità tra le modifiche apportate al codice antimafia dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161: quest'ultima, infatti, lo ha scorporato dall'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività [continua ..]
Sezione:
(Cass. Pen., Sez. IV, 20 febbraio 2025, n. 7091)
Stralcio a cura di Andrea Castaldo
Articoli Correlati: interdittiva antimafia - controllo giudiziario volontario - codice antimafia - amministrazione giudiziaria - un anno di sentenze 2025 - 231 e Compliance