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Danni da allagamento di unità immobiliari: limiti alla liquidazione equitativa

Argomento: Risarcimento del danno
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2023, n. 9744)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“2 – (…)  La società (…) sostiene che, accertata la responsabilità del condominio in entrambi i gradi di giudizio, la logica avrebbe imposto di ritenere che i beni - articoli da regalo e lampadari - depositati all’interno dei locali danneggiati dall’allagamento fossero andati almeno in parte perduti e che la difficoltà di quantificare il danno non potesse che emergere de plano dall’irriconoscibilità e dal deterioramento dei beni provocati dalla miscela di acqua, fango e reflui degli scarichi condominiali. La censura non può accogliersi, perché la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che l’hanno indotta ad escludere che vi fossero i presupposti per liquidare equitativamente il danno: documentazione fotografica, genericità delle prove testimoniali, assenza di inventario della merce, mancanza di un accertamento tecnico preventivo, non deteriorabilità di alcuni oggetti. Anche senza considerare che l’accertamento di un comportamento antigiuridico non provoca, diversamente da quanto adombra la difesa del ricorrente, automaticamente il risarcimento del danno, perché il nocumento patrimoniale non può essere mai identificato in re ipsa ed il pregiudizio risarcibile è sempre danno - conseguenza, da provare anche per presunzioni, l’accoglimento delle censure del ricorrente implicherebbe un inammissibile nuovo e diverso (l’asserita irriconoscibilità e il deterioramento della merce si scontrano con le risultanze delle fotografie agli atti che ritraevano, secondo il giudice a quo, solo contenitori in cartone e imballi) accertamento dei fatti di causa sia quanto alla ricorrenza dei danni sia quanto alla difficoltà di provarne l’ammontare. Non sussistono ragioni, dunque, per discostarsi dal seguente principio di diritto, pronunciato in una fattispecie che presenta innegabili similitudini con quella per cui è causa, atteso che si controverteva della richiesta risarcitoria derivante dall’allagamento di un appartamento: “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell’ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l’illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa [continua ..]

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