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Le certificazioni rilasciate ai pazienti per giustificare l´assenza dal lavoro o per attestare la presenza in ospedale, non devono riportate indicazioni relative alla struttura presso la quale è stata erogata la prestazione, il timbro con la specializzazione del sanitario ed altre informazioni che possano far risalire allo stato di salute nel rispetto del principio di minimizzazione, di integrità e riservatezza dei dati personali

Argomento: Privacy
Sezione:

(GPDP, 26 settembre 2024, n. 581)

Stralcio a cura di Francesca Saveria Sofia

 

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“(…) In data XX la signora XX ha formulato un reclamo, corredato da specifica documentazione, con il quale ha lamentato che l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, di seguito “Azienda”, avrebbe fornito “all'utente che ne fa richiesta un attestato (da presentare al datore di lavoro come giustificazione dell’assenza) che riporta il reparto presso cui il paziente ha effettuato la prestazione (neurologia, ginecologia, ortopedia), vanificando in tal modo il diritto dell'utente di non voler far sapere al datore di lavoro e al relativo ufficio del personale in quale ambito si stanno facendo accertamenti, visite o trattamenti”. (…)  l’Ufficio, nel predetto atto, ha ritenuto che l’Azienda ha effettuato un trattamento di dati sulla salute della reclamante non conforme alle disposizioni di cui agli artt. 5, par. 1, lett. c) e f), 25 e 32 del Regolamento, in violazione dei principi di minimizzazione, di integrità e riservatezza, di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) nonché degli obblighi in materia di sicurezza del trattamento, indicando, nei moduli di certificazione, richiesti dalla paziente per giustificare l’assenza dal lavoro, il reparto presso il quale l’interessata ha effettuato la prestazione sanitaria e il timbro con la specializzazione del sanitario. (…) la medesima struttura sanitaria ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, nelle quali, in particolare, oltre a ribadire quanto già indicato nella nota del XX, ha evidenziato che: (…) il Direttore medico del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto aveva fornito specifiche raccomandazioni in merito al rispetto della privacy con specifico riferimento alle certificazioni richieste all’utenza fornendo all’uopo idonea modulistica, comunicata ai Direttori delle UU.OO.CC. ospedaliere afferenti al predetto nosocomio. Nell’ottica del processo di integrazione tra le articolazioni organizzative afferenti alla medesima Area Vasta, detta nota veniva trasmessa alla Direzione medica del Presidio ospedaliero di Ascoli Piceno e al Referente privacy unico di Area Vasta (...)”; - “dalla dinamica dei fatti si deduce che il personale medico interessato non aveva alcuna intenzione di cagionare alcun pregiudizio alla Sig.ra XX. L’entità della gravità è qualificabile nel suo complesso come lieve, in [continua ..]

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