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La possibile spiegazione alternativa del fatto indiziante non vale ad escludere, in sede cautelare reale, la sussistenza dell'indizio su cui si fonda il fumus commissi delicti

Argomento: Misure cautelari reali
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 21 gennaio 2025, n. 2390)

Stralcio a cura di Francesca Saveria Sofia

“(…) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso ricorre per l'annullamento dell'ordinanza (...) del Tribunale di Treviso che ha revocato il decreto (...) del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, nel procedimento penale iscritto a carico di A.A. e B.B. per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 2 e 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, e 38-bis D.Lgs. n. 81 del 2015, nonché a carico della L.O. Srl per l' illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25-quinquiesdecies, lett. a) e d), D.Lgs. n. 231 del 2001, aveva ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle disponibilità finanziarie della società (...) corrispondente all' imposta sul valore aggiunto complessivamente evasa negli anni di imposta 2017-2021 o, in subordine, dei beni mobili ed immobili in disponibilità della A.A. e del B.B. per un valore equivalente a detto profitto. (…) Con il terzo motivo deduce la violazione di legge, sotto il profilo della motivazione apparente, avendo il Tribunale del riesame escluso la sussistenza del fumus boni iuris in base alle sole dichiarazioni di C.C., presidente dell'associazione datoriale – omissis -, e di D.D., dipendente di L.O. Srl e di L.H. Srl, omettendo di evidenziare, nel riportare le dichiarazioni di quest'ultimo, che le spese di noleggio dei macchinari venivano riaddebitate in fattura ai committenti, come emerge dai documenti contabili, e non considerando i plurimi indicatori della natura fittizia delle prestazioni costituiti da documentazione contabile ed extra-contabile, dalle sommarie informazioni rese de decine di lavoratori e dagli scambi di mail. (…) Il ricorso è fondato. (…) Nel caso di specie, pur a fronte di una motivazione oggettivamente esistente e tutt'altro che apparente che indica le ragioni di fatto (prima ancora che di diritto) della oggettiva esistenza delle fatture e della loro riferibilità alla società che le aveva emesse, coglie nel segno il terzo motivo (in esso assorbiti i primi due). Premesso che il Pubblico ministero ha assolto al proprio onere allegando, in particolare, la richiesta di sequestro preventivo ed il relativo decreto, va sottolineato che nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve [continua ..]

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