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Ai fini dell´integrazione della fattispecie di indebita compensazione non si applica la definizione di "crediti inesistenti" contenuta nella normativa tributaria

Argomento: Diritto penale tributario
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III., 2 gennaio 2024, n. 6)

Stralcio a cura di Giuseppe Tuccillo

“(…) si sostiene che i giudici di appello non avrebbero compiuto un'attenta analisi degli atti di indagine posti a fondamento dei due provvedimenti, non consentendo quindi di comprendere la diversità degli elementi probatori e delle prove documentali da cui desumersi chiaramente la consapevolezza del ricorrente dell'indebito utilizzo di crediti di imposta inesistenti. I giudici di appello hanno escluso che potessero trovare accoglimento le doglianze dell'allora appellante circa la natura presuntiva delle argomentazioni esposte dal primo giudice in ordine all'inesistenza dei crediti di imposta portati in compensazione dalla società, la cui valutazione non risulta essere stata fondata, precisa la Corte territoriale, su controlli automatizzati o desunti dalle risultanze dell'anagrafe tributaria, bensì su concreti e precisi dati di fatto emergenti dagli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate. Le due società (…) erano formalmente amministrate dallo stesso soggetto ed avevano la medesima sede fittizia, non disponevano di strutture aziendali ed erano quindi entità non operative che non avevano maturato alcun reale credito di imposta negli anni 2014 e 2015, essendo invece inserite in un meccanismo frodatorio funzionale alla creazione di crediti fittizi da monetizzare attraverso la cessione degli stessi a terzi soggetti, tra cui la società amministrata dal ricorrente. (…) si sottrae a qualsiasi censura, avendo infatti i giudici di appello chiarito le ragioni per le quali detti crediti erano da ritenersi inesistenti, atteso che gli stessi erano stati creati artificiosamente da due società cartiere e poi ceduti al ricorrente che, nella qualità indicata al capo di imputazione, li aveva indebitamente compensati con propri debiti fiscali e contributivi, con operazioni effettuate a mezzo dello stesso soggetto intermediario (…). è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (come avvenuto nel caso di specie). (…) a seguito della riforma operata con il D.Lgs. n. 158 del 2015, la rilevanza penale dell'indebita compensazione varia a seconda che si tratti di "crediti inesistenti" o di "crediti non spettanti". Parte della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, si v. Sez. 3, n. 16353 del [continua ..]

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