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L´art. 110, comma 3-bis, del TUIR, in deroga all´art. 92 del TIUR, esclude dalla formazione del reddito tutti i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle criptoattività alla data di chiusura del periodo di imposta
Argomento: Interpretazione art. 110 comma 3 bis TUIR – Valutazione delle criptovalute
Sezione:
“(…) Con l'istanza e la risposta alle richieste di documentazione integrativa - Omissis S.p.A. - , ha posto il seguente quesito avente ad oggetto la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 110, comma 3bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) introdotte dall'articolo 1, comma 131, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in base al quale, ai fini delle valutazioni delle criptoattività, ''In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1ter del presente articolo, non concorrono alla formazione delreddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle criptoattività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico''.
Omissis S.p.A. dichiara di voler iniziare, nel corso del 2024, un'operatività di trading proprietario di cryptocurrencies (o ''criptovalute''), acquistandole e vendendole in proprio nome e in proprio conto, in una prima fase mediante la negoziazione continua su base bilaterale da/verso Omissis, società tedesca e specializzata in questo tipo di attività.
Sotto il profilo contabile e di bilancio, le criptovalute sono assimilate alle attività immateriali ai sensi del principio IAS 38, il cui paragrafo 3 specifica che, essendo possedute per la vendita nel normale svolgimento di attività di impresa, il principio contabile di riferimento è lo IAS 2. Quest'ultimo disciplina il trattamento contabile delle rimanenze prevedendo di assumere, quale criterio ordinario di valutazione delle rimanenze finali, il minore tra il costo (calcolato secondo il metodo FIFO o del costo medio ponderato) e il valore netto di realizzo. Lo IAS 2 consente però una deroga al criterio di valutazione ordinario prevedendo, per i c.d. brokertraders (commercianti [continua ..]
Sezione:
(Interpello Agenzia delle Entrate n. 78/2025)
Stralcio a cura di Francesca Saveria Sofia
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