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L´art. 110, comma 3-bis, del TUIR, in deroga all´art. 92 del TIUR, esclude dalla formazione del reddito tutti i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle criptoattività alla data di chiusura del periodo di imposta

Argomento: Interpretazione art. 110 comma 3 bis TUIR – Valutazione delle criptovalute
Sezione:

(Interpello Agenzia delle Entrate n. 78/2025)

Stralcio a cura di Francesca Saveria Sofia

“(…) Con l'istanza e la risposta alle richieste di documentazione integrativa - Omissis S.p.A. - , ha posto il seguente   quesito  avente  ad  oggetto la  corretta  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 110, comma 3­bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) introdotte dall'articolo  1,  comma  131,  della legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (legge di  bilancio  2023), in base al quale, ai fini delle valutazioni delle cripto­attività, ''In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1­ter del presente articolo, non concorrono alla formazione delreddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla  valutazione  delle  cripto­attività  alla  data  di  chiusura  del  periodo  di imposta  a  prescindere dall'imputazione al conto economico''. Omissis S.p.A. dichiara di voler iniziare, nel corso del 2024, un'operatività di trading proprietario di cryptocurrencies (o ''criptovalute''), acquistandole e vendendole  in proprio nome e in proprio conto, in una prima fase mediante la negoziazione continua  su  base  bilaterale  da/verso Omissis,  società tedesca e  specializzata in  questo tipo  di  attività. Sotto il profilo contabile e di bilancio, le criptovalute sono assimilate alle attività immateriali  ai  sensi  del  principio IAS  38,  il  cui  paragrafo  3  specifica  che,  essendo possedute  per  la  vendita  nel  normale  svolgimento  di  attività  di  impresa,  il  principio  contabile  di  riferimento  è  lo  IAS  2.  Quest'ultimo  disciplina  il  trattamento  contabile  delle  rimanenze prevedendo di assumere, quale criterio ordinario di valutazione delle  rimanenze finali, il minore tra il costo (calcolato secondo il metodo FIFO o del costo  medio ponderato) e il valore netto di  realizzo. Lo  IAS 2 consente però una deroga al criterio di valutazione ordinario prevedendo, per i c.d. broker­traders (commercianti ­  [continua ..]

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