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Il reato di interruzione di pubblico servizio si configura quando una persona, con atteggiamento intimidatorio, impedisce la partenza di un autobus, qualora il conducente le abbia negato l'accesso a bordo per la presenza di un cane senza museruola, poiché l'azione del conducente, volta a garantire l'osservanza del regolamento di viaggio, non costituisce un fatto ingiusto

Argomento: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. I, 7 novembre 2024, n. 45289)

Stralcio a cura di Giuseppe Tuccillo

“(…) In particolare, quanto al capo 2), la condotta contestata consisteva nell'aver cagionato l'interruzione di un pubblico servizio, a seguito del tentativo di … e … di salire a bordo di un autobus di linea con un cane di grossa taglia senza museruola, contro la volontà del conducente. In conseguenza di tale tentativo, lamentando che l'autista "dava spazio a questi brutti negri anziché a noi italiani", asserendo di fronte a tutti i presenti - tra cui anche dei minori - che "se loro non fossero partiti con l'autobus per C non sarebbe partito nessuno", … e … creavano il panico fra i presenti, con atteggiamento intimidatorio, agevolati dalla presenza del cane pitbull e costringendo l'autista a richiedere l'intervento dei Carabinieri, cagionando così un ritardo del bus di linea di circa quarantacinque minuti, con seguente disagio dei passeggeri. Quanto, poi, alla doglianza relativa alla asserita provocazione, va evidenziato che l'imputato voleva avere accesso a un bus di linea con un cane senza museruola e perciò l'autista ebbe a impedirne la salita sul mezzo pubblico. Da ciò l'interruzione di pubblico servizio, a mezzo di una condotta intimidatoria in questa sede 'non contestata' dal ricorrente, cosicché l'autista, impedito nella ripartenza, ebbe a chiedere l'intervento dei Carabinieri. In tale contesto la motivazione della Corte territoriale - che esclude che possa integrare il fatto ingiusto altrui il rispetto del regolamento di viaggio - non risulta né erronea né manifestamente illogica. Va qui evidenziato come già questa Corte abbia osservato, con una pronuncia risalente ma non meno attuale, che, ai fini della circostanza attenuante della provocazione, il compimento di un dovere (da parte del soggetto asseritamente provocatore) in tanto può assumere carattere provocatorio in quanto venga esercitato con dispetto o con animo fazioso si da rendere, in tale caso, apprezzabile lo stato d'ira del soggetto attivo ed ingiusto il fatto determinante la reazione. Nel caso in esame la natura provocatoria della condotta dell'autista del bus è stata correttamente esclusa dalla Corte di appello, in quanto il conducente aveva l'obbligo di rispettare e far rispettare il regolamento di viaggio, anche ai fini della responsabilità del vettore, presunta ex art. 1681 cod. civ., con conseguente onere di provare a propria discolpa che l'evento [continua ..]

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