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Liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno

Debora Berta

La sentenza Cass. Civ. sez. III, n. 13540 del 17 maggio 2023, riafferma e puntualizza alcuni principi già espressi con riferimento all’applicabilità della presunzione di pari responsabilità in caso di scontro tra veicoli (art. 2054, II comma c.c.), al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla vittima diretta, alla risarcibilità del danno subito iure proprio dai prossimi congiunti della vittima primaria.

In primo luogo la sentenza si sofferma sulla corretta applicazione del principio affermato dall’art. 2054, comma II, c.c., in caso di scontro tra veicoli, osservando come  l'applicazione della presunzione di pari responsabilità è regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità sia nei casi in cui sia ignoto l’atto generatore del sinistro, sia nelle ipotesi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro, ma incerto il grado di colpa attribuibile alle diverse parti coinvolte. La prova idonea a superare la presunzione può consistere nell'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento di uno dei due conducenti, ma può anche essere rinvenuta nell’accertamento in capo ad uno solo dei due conducenti di una precisa violazione di una o più regole di condotta stradale e della corretta condotta stradale dell’altro.

Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale, la Suprema Corte ricorda, richiamandosi all’ordinanza Cass. civ. Sez. III Ord., 27/3/2018, n. 7513 e successive, come il danno esistenziale, non costituisca una categoria autonoma di danno cui debba corrispondere una separata liquidazione, ma rappresenti la componente dinamico-relazionale del danno biologico che può consentire solo una personalizzazione di quest’ultimo. Allo stesso modo precisa che il danno morale, inteso come la peculiare sofferenza fisica causata dalla malattia e dal suo decorso, se opportunamente allegato e dimostrato, può anch’esso essere oggetto di liquidazione in termini di percentuale aggiuntiva rispetto alla somma prevista per il solo danno biologico. In ogni caso dovranno applicarsi i parametri previsti dalle tabelle del Tribunale che prevedono l’incremento percentuale per il ristoro del danno esistenziale e di quello morale, per assicurare una liquidazione unitaria ma personalizzata del danno non patrimoniale

La Corte si sofferma altresì sulla risarcibilità del danno non patrimoniale subito, iure proprio, dai congiunti del soggetto vittima di gravi o gravissime lesioni personali (c.d. macroleso) precisando che trattasi di danno non patrimoniale, diretta conseguenza del fatto dannoso, consistente nel patema d’animo e nello sconvolgimento delle abitudini di vita. E’ danno che, non potendo essere accertato scientificamente, può essere accertato per presunzioni fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari, anche in assenza di rapporto convivenza, ma in presenza di una relazione affettiva e parentale al momento del sinistro.

Alla luce di tale criterio la sentenza non ha riconosciuto il danno parentale in capo al nipote nascituro perché “In relazione al nipote non ancora nato al momento dell'incidente non sussiste, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alla necessaria riconfigurazione del rapporto stesso col nonno, fin dal suo sorgere, conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi. L'esistenza di un pregiudizio subito dal nipote per i danni alla persona riportati dal nonno è un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile (…) quando il bambino, venuto alla luce, conoscerà il nonno, il loro rapporto si configurerà fin dall'inizio sulle possibilità fisiche che avrà questi al momento del loro incontro, e non è automatico né presumibile che da una limitata mobilità fisica del nonno il rapporto affettivo tra i due possa essere limitato o deteriorato”. Il danno parentale può sussistere, peraltro, anche se il danno biologico subito dalla vittima primaria non sia particolarmente elevato, ma deve essere allegato da chi lo richiede ed eventualmente dimostrato per presunzioni. Per la liquidazione, infine, si dovrà fare riferimento a tabelle che prevedano specificatamente idonee modalità di quantificazione del danno come le Tabelle predisposte dal Tribunale di Roma a partire dal 2019.

La Corte, infine, ribadisce che all’ammontare del danno patrimoniale liquidato alla vittima di un illecito deve essere detratto il valore capitale dell’assegno di invalidità erogato da INPS attesa la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l’ente di previdenza di agire in surroga nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore (compensatio lucri cum damno).

Argomento: Risarcimento del danno non patrimoniale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 17 maggio 2023, n. 13540)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“10 – (…) Il danno esistenziale, nei termini rappresentati dal ricorrente, non costituisce una categoria autonoma di danno non patrimoniale cui debba corrispondere una separata liquidazione qualora il risarcimento abbia avuto ad oggetto un danno biologico, del quale costituisce l’essenza, dinamico-relazionale, prevista dalla norma (Cass. 7513/2018 e successive conformi). Quanto al pregiudizio morale, benché non liquidato nella misura auspicata, di esso si è tenuto conto all’interno della liquidazione unitaria ma personalizzata del danno non patrimoniale (Cass. 25164/2020). Il danno non patrimoniale subito dal è stato liquidato infatti facendo applicazione della tabelle del Tribunale di Roma, e delle circostanze del caso concreto si è tenuto conto, dando il dovuto rilievo sia alla particolare sofferenza fisica causata dall’infortunio e dal suo lungo e doloroso decorso, sia alle limitazioni imposte alla vita personale del danneggiato, in quanto il giudice d’appello ha provveduto a personalizzare il danno, entro la “forbice” delineata dalle tabelle, ma con un aumento dei valori tabellari pari ben al 55 %. Né il ricorrente evidenzia, al di là del pur gravissimo danno subito, circostanze particolari, dedotte e trascurate, che, ove considerate, avrebbero portato ad una diversa quantificazione, anche superiore ai margini della forbice, per poter riconoscere un risarcimento effettivamente equivalente a tutto il danno subito (v. Cass. n. 23469 del 2018). (…) 12.1. - (…) Va tenuto in considerazione, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che nel caso di specie oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni – in questo caso gravissime - subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia. E’ affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in [continua ..]

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