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Liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno
Debora Berta
La sentenza Cass. Civ. sez. III, n. 13540 del 17 maggio 2023, riafferma e puntualizza alcuni principi già espressi con riferimento all’applicabilità della presunzione di pari responsabilità in caso di scontro tra veicoli (art. 2054, II comma c.c.), al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla vittima diretta, alla risarcibilità del danno subito iure proprio dai prossimi congiunti della vittima primaria.
In primo luogo la sentenza si sofferma sulla corretta applicazione del principio affermato dall’art. 2054, comma II, c.c., in caso di scontro tra veicoli, osservando come l'applicazione della presunzione di pari responsabilità è regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità sia nei casi in cui sia ignoto l’atto generatore del sinistro, sia nelle ipotesi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro, ma incerto il grado di colpa attribuibile alle diverse parti coinvolte. La prova idonea a superare la presunzione può consistere nell'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento di uno dei due conducenti, ma può anche essere rinvenuta nell’accertamento in capo ad uno solo dei due conducenti di una precisa violazione di una o più regole di condotta stradale e della corretta condotta stradale dell’altro.
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale, la Suprema Corte ricorda, richiamandosi all’ordinanza Cass. civ. Sez. III Ord., 27/3/2018, n. 7513 e successive, come il danno esistenziale, non costituisca una categoria autonoma di danno cui debba corrispondere una separata liquidazione, ma rappresenti la componente dinamico-relazionale del danno biologico che può consentire solo una personalizzazione di quest’ultimo. Allo stesso modo precisa che il danno morale, inteso come la peculiare sofferenza fisica causata dalla malattia e dal suo decorso, se opportunamente allegato e dimostrato, può anch’esso essere oggetto di liquidazione in termini di percentuale aggiuntiva rispetto alla somma prevista per il solo danno biologico. In ogni caso dovranno applicarsi i parametri previsti dalle tabelle del Tribunale che prevedono l’incremento percentuale per il ristoro del danno esistenziale e di quello morale, per assicurare una liquidazione unitaria ma personalizzata del danno non patrimoniale
La Corte si sofferma altresì sulla risarcibilità del danno non patrimoniale subito, iure proprio, dai congiunti del soggetto vittima di gravi o gravissime lesioni personali (c.d. macroleso) precisando che trattasi di danno non patrimoniale, diretta conseguenza del fatto dannoso, consistente nel patema d’animo e nello sconvolgimento delle abitudini di vita. E’ danno che, non potendo essere accertato scientificamente, può essere accertato per presunzioni fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari, anche in assenza di rapporto convivenza, ma in presenza di una relazione affettiva e parentale al momento del sinistro.
Alla luce di tale criterio la sentenza non ha riconosciuto il danno parentale in capo al nipote nascituro perché “In relazione al nipote non ancora nato al momento dell'incidente non sussiste, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alla necessaria riconfigurazione del rapporto stesso col nonno, fin dal suo sorgere, conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi. L'esistenza di un pregiudizio subito dal nipote per i danni alla persona riportati dal nonno è un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile (…) quando il bambino, venuto alla luce, conoscerà il nonno, il loro rapporto si configurerà fin dall'inizio sulle possibilità fisiche che avrà questi al momento del loro incontro, e non è automatico né presumibile che da una limitata mobilità fisica del nonno il rapporto affettivo tra i due possa essere limitato o deteriorato”. Il danno parentale può sussistere, peraltro, anche se il danno biologico subito dalla vittima primaria non sia particolarmente elevato, ma deve essere allegato da chi lo richiede ed eventualmente dimostrato per presunzioni. Per la liquidazione, infine, si dovrà fare riferimento a tabelle che prevedano specificatamente idonee modalità di quantificazione del danno come le Tabelle predisposte dal Tribunale di Roma a partire dal 2019.
La Corte, infine, ribadisce che all’ammontare del danno patrimoniale liquidato alla vittima di un illecito deve essere detratto il valore capitale dell’assegno di invalidità erogato da INPS attesa la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l’ente di previdenza di agire in surroga nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore (compensatio lucri cum damno).
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. III, 17 maggio 2023, n. 13540)
stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
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