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Con la sentenza n. 5936 del 06.03.2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che i messaggi offensivi e razzisti inviati in un Gruppo WhatsApp tra colleghi di lavoro non hanno rilevanza disciplinare. Va quindi escluso il licenziamento. La comunicazione gode della tutela della segretezza prevista dall´art. 15 della Costituzione.

Argomento: Del lavoro nell'impresa
Sezione: Sezione Semplice

Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 2025, n. 5936

Stralcio a cura di Luigi De Felice

(…) 1) (…) la dottrina ha individuato nella libertà e nella segretezza due distinti contenuti della tutela costituzionale: la libertà di comunicare con altri soggetti ha come elemento costitutivo la determinatezza dei destinatari ed esige che la comunicazione, nel suo aspetto dinamico, non sia in alcun modo impedita od ostacolata; la segretezza si rivolge all’animus del mittente, alla sua volontà che soggetti diversi dai destinatari determinati non prendano conoscenza del contenuto della comunicazione. La tutela costituzionale è circoscritta al rapporto comunicativo attuato con cautele e modalità idonee ad escludere terzi dalla conoscenza, attraverso cioè l’impiego di mezzi di trasmissione convenzionalmente riconoscibili come segreti, in difetto dei quali sarà configurabile solo una manifestazione del pensiero rivolta ad un destinatario determinato. (…) (…) Uno snodo fondamentale in questa materia è rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 2023 che, in un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha esaminato la portata dell’art. 15 Cost. rispetto alle nuove forme di comunicazione. La Corte Costituzionale, premesso che quello di «corrispondenza» è concetto «ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza», ha ribadito che la tutela accordata dall’art. 15 Cost. «prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata» (v. anche Corte Cost., sentenza n. 2 del 2023) e che la «garanzia si estende […] ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale». Su tali principi la sentenza n. 170 ha fondato la statuizione per cui «posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto [continua ..]

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