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Nel caso in cui l´imputato, nei cui confronti sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all´esito del giudizio di primo grado, sia sottoposto, ai sensi dell´art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione della custodia cautelare in carcere, il rimedio che può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell´istanza di riesame

Argomento: Misure cautelari
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 3 dicembre 2024, n. 44060)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“[…]. 1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: “Se l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia in carcere divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, debba impugnare l’ordinanza con la quale sia stata disposta, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen. , la custodia in carcere con la richiesta di riesame ovvero con l’appello cautelare”. […] 2.1. […], il gravame costituito dall’appello deve, a pena di inammissibilità, indicare in modo specifico i punti del provvedimento di cui l’impugnante richiede il nuovo esame e deve precisarne le ragioni, pena […] il rilievo della sua genericità. […]. Attesa la riconosciuta fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione come propria dell’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen., a tale strumento devono applicarsi le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., con l’effetto che questa impugnazione, non solo deve indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma deve anche enunciare i corrispondenti motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta […]. 2.2. Sempre circoscrivendo il discorso alla forma dell’atto, si rammenta che la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., non esige la necessaria articolazione in motivi dei profili di censura. Si suole precisare che, nell’ambito del riesame delle misure cautelari personali, il difetto di specificità dei motivi non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, stanti la natura interamente devolutiva del mezzo, l’inapplicabilità dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la conseguente facoltatività dell’indicazione dei motivi stessi. […]; […]. In ogni caso, la richiesta di riesame, […], determina la conseguenza che il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di impugnazione, [continua ..]

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