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Vaccinazioni non obbligatorie, l´assenza del “consenso informato” determina il risarcimento
Argomento: Della responsabilità sanitaria
Sezione: Sezione Semplice
“(…) 3. - i signori D.D. nel 2013 convenivano in giudizio la ASL di Bari, chiedendone al condanna del risarcimento dei danni causati dall’aver somministrato al minore D.D. di 13 mesi per la vaccinazione esavalente obbligatoria un farmaco Infarix hexa che gli provocava una elevata reazione febbrile, e poi a 35 giorni di distanza altro farmaco Morupar, successivamente ritirato dal commercio, per la vaccinazione non obbligatoria contro morbillo, rosolia e parotite, a seguito del quale nell'immediato si verificavano reazioni avverse e nell’arco di breve tempo il bimbo, nato sano, risultava colpito da una progressiva grave regressione psico fisica;
- i genitori dapprima intraprendevano una causa chiedendo l’indennizzo ex lege 210 del 1992 che veniva riconosciuto loro con sentenza del 2011 passata in giudicato in cui, nella ricostruzione dei ricorrenti, si accertava il nesso causale tra la vaccinazione e il danno alla salute consistente in una malattia neurologica permanente ed invalidante;
- agivano quindi in giudizio nei confronti della ASL chiedendo il risarcimento sia sotto il profilo della insussistenza di un valido consenso informato, sia per aver causato con le vaccinazioni, ad un bimbo nato sano, una progressiva regressione, che lo portava alla perdita del linguaggio, del controllo corporeo e a sviluppare una significativa aggressività con conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale a carico del minore, dei genitori e della sorella, in quanto il normale assetto della vita familiare risultava completamente sconvolto dalla necessità di privilegiare le esigenze di cura, di accudimento e di sorveglianza del minore.
5. - Il Tribunale rigettava la domanda.
6. - La Corte d’Appello di Bari accoglieva solo in minima parte la domanda risarcitoria, in relazione alla sola mancanza di una adeguata informazione circa i rischi connessi alla vaccinazione non obbligatoria, ai fini della formazione del consenso informato, liquidando in favore dei ricorrenti n.q. di genitori del minore la somma di Euro 10.000. (…)
(…) - Con il secondo motivo denunciano l’esistenza di una motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria e la violazione dell’articolo 132secondo comma numero 4 c.p.c. nonché dell’articolo 115 c.p.c.
Lamentano che la Corte d’Appello abbia accolto solo il motivo di impugnazione relativo al consenso informato e non anche quello relativo al [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. III, 07 novembre 2024, n. 28691)
stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
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