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Esposizione all´amianto, il risarcimento per la malattia professionale viene ridotto dal tabagismo
Argomento: Della malattia professionale
Sezione: Sezione Semplice
“(…)18. - la Corte di merito ha sovrapposto i profili della causalità del danno (governata dal principio di equivalenza delle condizioni) e della sua quantificazione (governata dai principi di personalizzazione e di responsabilità);
19. - tenuto conto del tabagismo del de cuius come emerso dalla CTU, la sentenza gravata non ha correttamente applicato l’art. 1227 c.c.; questa Corte ha chiarito, infatti, che, in caso di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, l’espressione “fatto colposo” adoperata nell’art. 1227, comma 1, c.c., non va intesa come riferita all’elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza (Cass. n. 2483/2018, n. 4178/2020); nell’espressione “fatto colposo” rientra il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire (Cass. n. 1165/2020); per l’effetto, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell’entità percentuale dell’efficienza causale del comportamento della vittima (v. Cass. n. 2763/1997, n. 23426/2014, n. 4208/2017, n. 10220/2017); l’art. 1227, comma 1, c.c. è applicabile in relazione sia al danno iure proprio, sia al danno iure hereditatis (v. Cass. n. 9349/2017); (…)
(…) 21. - la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto (il quinto), rigettati gli altri, con rinvio alla Corte d’Appello indicata in dispositivo, che rideterminerà il danno con applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., e provvederà sulle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità (…)”.
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. Lav., 24 ottobre 2024, n. 27572)
stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
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