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Non è compatibile con il principio di offensività l'incriminazione di una condotta neutra rispetto allo status di sottoposto a misura di prevenzione personale che non si rifletta su una maggiore pericolosità o dannosità della condotta in assenza della violazione di una specifica prescrizione che sia ricollegabile alla condizione soggettiva di destinatario della misura di prevenzione personale

Argomento: Principio di offensività
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 2 luglio 2024, n. 116)

Stralcio a cura di Giuseppe Tuccillo

“(…) il Tribunale di Nuoro, sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui punisce con sanzione penale chi, in precedenza sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente, in quanto revocata o sospesa, anche nelle ipotesi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida non conseguano all'applicazione della misura di prevenzione. In particolare, ai fini che qui interessano, in tale pronuncia si è evidenziato che, nel tempo, l'evoluzione della disciplina della guida senza patente, è avvenuta secondo «un risalente e costante parallelismo tra la fattispecie generale (di guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata) e quella speciale (in cui la stessa condotta è posta in essere da chi è sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo)», le quali sono sempre state oggetto di distinte discipline «sia quando entrambe hanno configurato fattispecie di reato, differenziate per gravità e pena edittale, sia quando la fattispecie comune è stata depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, mentre quella speciale è rimasta reato». Per effetto dell'intervento legislativo del 2016, la fattispecie costituente reato, già prevista dal comma 15 dell'art. 116 cod. strada, nell'ipotesi punita solo con la pena pecuniaria, è divenuta illecito amministrativo, dovendosi escludere da tale depenalizzazione solo l'ipotesi aggravata, che si ha in caso di recidiva nel biennio, punita anche con la pena detentiva e, quindi, tuttora reato. Questa Corte ha evidenziato che le misure di prevenzione personale, sia se applicate dall'autorità amministrativa, sia se adottate dall'autorità giudiziaria, presuppongono la riconducibilità della persona a una delle categorie di destinatari previste dal codice antimafia e l'attualità della pericolosità sociale del destinatario della misura per la sicurezza pubblica. E ha rimarcato che, tra gli obiettivi specifici dell'applicazione di tali misure, vi è quello di «garantire l'attuazione della necessaria vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza, anche attraverso la previsione di limitazioni della libertà di circolazione (sentenza n. 24 del [continua ..]

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