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In caso di patteggiamento per i reati indicati dall'articolo 165 co. 5 c.p., il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena pattuito tra le parti può essere subordinato d´ufficio dal giudice alla partecipazione dell´autore del reato a specifici percorsi di recupero, trattandosi di condizione obbligatoria per legge

Argomento: Dell'estinzione del reato e della pena
Sezione: Sezione Semplice

 (Cass. Pen., Sez. VI, 13 novembre 2024, n. 303)

Stralcio a cura di Giuseppe Tuccillo

“(…) Con il secondo motivo erronea applicazione dell'art. 165, comma 5, cod., pen. in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - ridotta in sede di appello - in ragione della mancata adesione dell'imputato ai corsi di cui alla detta previsione, non facendo essa riferimento a corsi ai quali l'imputato abbia partecipato o partecipi ,al momento della decisione, ma riguardando la loro frequenza futura da parte dell'imputato: né potendosi affermare che il … non intendesse aderire alla frequenza di tali corsi, emergendo dagli atti il contrario, avendo l'imputato intrapreso un percorso di valutazione CAM - come risulta in atti - con sua adesione ad intraprendere un percorso di psicoterapia individuale. La Corte di appello ha erroneamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena sul rilievo che ad esso ostava la mancata adesione dell'imputato ai corsi di cui all'art. 165, comma 5, cod. pen. Rileva questo Collegio che, nell'affermare il principio secondo il quale, in tema di patteggiamento per i reati indicati nell'art. 165, comma quinto, cod. pen., non sussiste il vizio di mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza nel caso in cui il giudice subordini d'ufficio la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione le parti hanno condizionato l'efficacia della pattuizione, alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui alla citata norma, trattandosi di condizione obbligatoria per legge, la cui applicazione è da ritenersi implicitamente accettata al momento della presentazione della richiesta (Sez. 6, n. 30720 del 23/05/2024, A., Rv. 286832), è stato condivisibilmente spiegato che l'applicazione della condizione, oltre a costituire l'effetto di un automatismo normativo, non richiede alcuna mediazione giudiziale, essendo unica l'attività cui va subordinato il beneficio, attività le cui specifiche modalità esecutive possono anche non essere indicate dal giudice della cognizione e determinate dal giudice dell'esecuzione, tanto da poter essere implicitamente accettata dall'imputato all'atto della presentazione della richiesta di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena. Cosicché, a maggior ragione, nella specie, non occorreva alcuna adesione dell'imputato alla attuazione della condizione obbligatoria quale presupposto per valutare la concessione del [continua ..]

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