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Pur in assenza di uno specifico obbligo di incriminazione, l´abrogazione dell´abuso d´ufficio ha comportato un vulnus di tutela contro le condotte abusive e la violazione dell'imparzialità da parte dei pubblici agenti in danno dei privati per le quali la Convenzione di Merida obbliga gli Stati ad adottare misure preventive efficaci
Argomento: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice
“(…) Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, deduce l'intervenuta abolitio criminis del delitto di abuso di ufficio e chiede l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e la revoca delle statuizioni civili.
2. L'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche
al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), entrato in vigore il 25 agosto 2024, ha abrogato l'art. 323 cod. pen. e, dunque, il reato di abuso di ufficio.
Il Collegio dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale di tale disposizione, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 7, quarto comma, 19 e 65, primo comma, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU a Merida il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116. (…)
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 37 del 2019, ha delineato i presupposti e l'ambito del sindacato di legittimità costituzionale in materia penale, con effetti anche in malam partem. (…) Infatti, ha affermato che «(...) può venire in considerazione la necessità di evitare la creazione di "zone franche" immuni dal controllo di legittimità costituzionale, laddove il legislatore introduca, in violazione del principio di eguaglianza, norme penali di favore, che sottraggano irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale di una più ampia classe di condotte, stabilita da una disposizione incriminatrice vigente, ovvero prevedano per detto sottoinsieme - altrettanto irragionevolmente - un trattamento sanzionatorio più favorevole (sentenza n. 394 del 2006).
Un controllo di legittimità con potenziali effetti in malam partem deve altresì ritenersi ammissibile quando a essere censurato è lo scorretto esercizio del potere legislativo: da parte dei Consigli regionali, ai quali non spetta neutralizzare le scelte di criminalizzazione compiute dal legislatore nazionale (sentenza n. 46 del 2014, e ulteriori precedenti ivi citati); da parte del Governo, che abbia abrogato mediante decreto legislativo una disposizione penale, senza a [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. VI, 7 marzo 2025, ord. n. 09442)
Stralcio a cura di Fabio Coppola
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