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In seguito all´introduzione dell´art. 314-bis c.p. le condotte distrattive che integrano una effettiva appropriazione della res continuano a essere punite ai sensi dell´art. 314 c.p., mentre le condotte di “mero mutamento della destinazione di legge del denaro o delle cose mobili pubbliche”, originariamente riconducibili all´abrogato abuso d´ufficio, sono oggi punibili, con una decisiva riduzione dello spazio di rilevanza penale, ai sensi dell´art. 314-bis c.p.
Argomento: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice
“(…) Il Pubblico Ministero ha, inoltre, contestato a (…) ai capi F), I) e L) plurimi delitti di peculato; la prima imputazione ha ad oggetto l’appropriazione della somma di 28.402, che, secondo l’accusa, l’imputato si sarebbe fatto rimborsare dalla (…) a titolo di spese per viaggi di trasferta, nonché di ulteriori somme ricevute dal 2009 dal 2013 a titolo di rimborso spese non giustificate (capo F).
Al capo I) dell’imputazione si contesta a (…) il peculato avente ad oggetto l’appropriazione del canone di locazione di un appartamento sito in Pesaro di proprietà dello stesso, che l’imputato avrebbe fatto prendere in locazione alla (…) al canone annuale di 7.800 euro, per poi concederlo in godimento alla figlia. (…)
Con memoria depositata in data 29 agosto 2024, l’avvocato (…) ha dedotto che l’art. 314-bis cod. pen. deve trovare applicazione con specifico riguardo alle condotte contestate ai capi di imputazione F) e I) ascritti a (…), determinandone la non punibilità per sopravvenuta abolitio criminis.
Il difensore rileva che la collocazione sistematica dell’art. 314-bis cod. pen., «a ridosso dell’art. 314 cod. pen.», e la clausola di riserva con la quale si apre la fattispecie, inducono a ritenere che questa disposizione disciplini attualmente tutte le condotte di peculato per distrazione.
L’art. 314-bis cod. pen., dunque, non costituirebbe una forma speciale di abuso di ufficio («l’ultimo residuo dell’art. 323»), che mantiene ferma la punibilità, seppure con una pena assai più mite, di quelle condotte distrattive che rientravano nella fattispecie dell’abuso di ufficio, ma costituirebbe la nuova disciplina generale del peculato per distrazione, idonea a erodere l’ambito applicativo dell’art. 314 cod. pen., per come interpretato sino ad ora dalla giurisprudenza.
La nuova fattispecie di cui all’art. 314-bis cod. pen., dunque, si riferisce alla distrazione tout court e seleziona le condotte da punire esclusivamente in ragione del fatto che esse contrastino con quanto “previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità”.
Le distrazioni che si concretizzano in una scelta discrezionale della pubblica amministrazione o che non consentono [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass Pen., Sez. VI, 4 febbraio 2025, n. 4520)
Stralcio a cura di Fabio Coppola
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