Argomento:
D.lgs. n. 81/2008Sezione:
(Cass. Pen., Sez. IV, 6 novembre 2024, n. 40682)
Stralcio a cura di Andrea Castaldo
“(…) Quanto alle circostanze del sinistro, in estrema sintesi, i giudici di merito hanno accertato l'evento come verificatosi nel mentre OMISSIS era intento, insieme ad altri lavoratori alle dipendenze di OMISSIS, nell'esecuzione del "getto" di calcestruzzo tra la vasca di contenimento delle acque e le (nove) lastre prefabbricate e precedentemente installate (…), essendo stato travolto da una di esse improvvisamente rovesciatasi a causa di gravissimi errori nelle fasi di produzione e installazione (…) I ricorsi, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle sottese questioni, complessivamente considerati, sono infondati.
(…) I giudici di merito hanno fatto specifico riferimento a gravissime carenze organizzative imputabili ai vertici societari e, in particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, ai tre membri del Consiglio di amministrazione di OMISSIS. Ciò in ragione dell'accertata assenza di programmazione dell'attività volta tanto alla produzione delle lastre in oggetto in termini di conformità al progetto specificatamente predisposto per la loro creazione, in vista della realizzazione del muro di contenimento della vasca di raccolta delle acque, quanto alla successiva installazione con tecniche tali da gestire il rischio di ribaltamento.
La totale assenza di programmazione è stata accertata con particolare riferimento alle procedure di controllo della qualità in termini non di mera conformità necessaria per la marcatura "CE", pur formalmente presente, ma di effettiva idoneità tecnica del prefabbricato nell'ottica della gestione dello specifico rischio. Ciò in ragione dell'accertata prassi (…) di rendere fittizio il controllo del rispetto delle specifiche tecniche necessarie per evitare il rischio di ribaltamento. Il controllo era difatti solo astrattamente previsto come bifasico, cioè da svolgersi sia prima che dopo la realizzazione dei prefabbricati, ma preordinatamente omesso.
I certificati dì conformità, come peraltro avvenuto nella specie, erano difatti abitualmente predisposti e controfirmati prima della produzione dei manufatti e successivamente apposti sugli stessi in assenza di alcuna effettiva verifica del prodotto, anche in ragione della sistematica violazione delle procedure di controllo, solo formalmente previste (…) in forza della concreta organizzazione dell'attività [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio