home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2025 / In caso di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, la ..

indietro stampa contenuto


In caso di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, la retrocessione dell'immobile al locatore in via anticipata rispetto alla cessazione naturale del contratto non elide il diritto di quest'ultimo a conseguire al risarcimento del danno perché permane il fallimento del programma contrattuale che le parti si proponevano di realizzare

Argomento: Dei singoli contratti
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., SS.UU., 25 febbraio 2025, n. 4892)

Stralcio a cura di Giovanbattista Greco

"Secondo l’ordinanza di rimessione della Terza Sezione «convivono nella giurisprudenza di questa Corte, e segnatamente di questa sezione, due orientamenti. Secondo un primo orientamento, più risalente e tendenzialmente prevalente, il locatore, che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore, ed il cui ammontare è riservato alla valutazione del giudice di merito sulla base di tutte le circostanze del caso concreto (Cass. n. 194 del 2023; n. 8482 del 2020; n. 2865 del 2015; n. 10677 del 2008; n. 18510 del 2007; n. 676 del 1980; n. 1880 del 1970). Secondo altro orientamento, recepito dalla sentenza di merito, in ipotesi di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenuto il rilascio del bene locato, la mancata percezione da parte del locatore dei canoni che sarebbero stati esigibili fino alla scadenza convenzionale o legale del rapporto, ovvero fino al momento in cui il locatore stesso conceda ad altri il godimento del bene con una nuova locazione, non configura di per sé un danno da “perdita subita”, né un danno da “mancato guadagno”, non ravvisandosi in tale mancata percezione una diminuzione del patrimonio del creditore-locatore rispetto alla situazione nella quale egli si sarebbe trovato se non si fosse verificato l’inadempimento del conduttore, stante il carattere corrispettivo del canone rispetto alla privazione del godimento, mentre un danno correlato alla mancata percezione del canone dopo il rilascio può, invece, configurarsi se, per le concrete condizioni in cui si trova l’immobile, la restituzione del bene non abbia consentito al locatore di poter esercitare, né in via diretta né in via indiretta, il godimento di cui si era privato concedendo il bene in locazione, commisurandosi in tal caso la perdita al tempo occorrente per il relativo ripristino quale conseguenza dell’inesatto adempimento dell'obbligazione di rilascio nei sensi dell'art. 1590 cod. civ. (Cass. n. 1426 del 2017; n. 27614 del 2013).  (...) la restituzione dell’immobile prima della conclusione del contratto da parte del conduttore inadempiente non potrà mai valere a [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio