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Stalking: lo stato di ansia è dimostrabile sulla base delle sole dichiarazioni della vittima e al delitto non può applicarsi l´aggravante della presenza del minore alle condotte persecutorie (art. 61, co. 1, n. 11 quinquies c.p.), ma soltanto quella per condotte persecutorie a danno del minore (art. 612 bis, co. 3 c.p.)

Argomento: Dei delitti contro la persona
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 31 ottobre 2024, n. 40301)

Stralcio a cura di Fabio Coppola

(…) “È oggetto di ricorso la sentenza del 20 novembre 2023, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di A.A. per il reato di atti persecutori ai danni dell'ex compagna, aggravato, quindi, ai sensi del secondo comma dell'art. 612 bis cod. pen. È stata, inoltre, applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 11 quinquies, cod. pen. I giudici del merito hanno ritenuto tale ulteriore circostanza aggravante correttamente contestata, posto che l'imputato aveva agito in presenza del figlio minore, il quale, all'epoca dei fatti, aveva nove anni. (…) Il secondo motivo è infondato, perché la difesa, attraverso la menzione di una serie di risultanze istruttorie atomisticamente considerate, manca di confrontarsi in maniera approfondita con gli argomenti esplicati dalla Corte distrettuale. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, S., Rv. 269621 - 01). Deve quindi considerarsi priva di pregio giuridico l'eccezione difensiva che insiste, tra l'altro, sull'assenza di certificazione medica attestante quello stato di disagio, d'ansia e timore indotto nella vittima: al fine di provare uno degli eventi alternativamente richiesti dall'art. 612 bis cod. pen., non è affatto necessario che la vittima del reato produca la documentazione medica invocata dalla difesa, essendo bensì sufficiente -come sopra ricordato - che gli elementi sintomatici del grave turbamento psicologico siano ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche dalla condotta di quest'ultimo. (…) Il terzo motivo è fondato. Con atto d'appello, l'odierno ricorrente aveva correttamente [continua ..]

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