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La pubblicazione in rete di contenuti espressamente inneggianti all´ “Italia fascista” e inequivocabilmente diretti alla reviviscenza del partito fascista, ove rappresentino inviti ad iscriversi a un movimento definito “fascista” e a partecipare a manifestazioni di quello stesso movimento, costituiscono una istigazione tale da integrare il reato di cui all´art. 4 L. n. 645 del 1952.

Argomento: Dei delitti di apologia e istigazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. I, 15 ottobre 2024, n. 37859)

Stralcio a cura di Roberto Zambrano

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“(...) OMISSIS era accusato di essersi riunito con i due coimputati nel cimitero tedesco di Cassino, inneggiando ai caduti del fascismo e girando un video nel quale i tre si rivolgevano agli spettatori chiamandoli "camerati della rete" e li invitavano a partecipare a una manifestazione del giorno successivo nonché a tesserarsi ad un movimento da loro definito "fascista" (...).OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS erano inoltre imputati di essersi fatti ritrarre mentre compivano il saluto fascista in una fotografia che poi diffondevano su Facebook con una scritta inneggiante ai caduti della Repubblica sociale (...). La Corte d'Appello di Roma (...) ha (...) premesso che già il fatto che gli imputati si siano recati al sacrario militare germanico, dove sono raccolte le spoglie di più di 20.000 soldati tedeschi morti in Italia durante la seconda guerra mondiale, per inneggiare ai caduti e al fascismo fosse circostanza che esprimeva condivisione dei valori antidemocratici di cui l'allora alleato nazista si faceva portatore. Ma - ha evidenziato soprattutto la Corte d'Appello - gli imputati, con le iniziative lanciate in rete, hanno invitato un numero indeterminato di persone a tesserarsi a un movimento definito "fascista" e hanno collegato all'adesione a quel movimento la forza di arrivare fino al potere con qualsiasi mezzo, evidentemente anche violento (...). Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato (...). Il ricorso rimarca che non integra il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista (...) la costituzione e l'attività di movimenti che facciano propri alcuni punti programmatici del partito fascista; peraltro, la condotta di apologia del fascismo deve essere in concreto idonea a provocare adesioni e consensi, favorevoli alla ricostituzione del partito fascista. In perfetta coerenza con tali parametri, affermati anche dalla giurisprudenza costituzionale, il Tribunale di Cassino aveva escluso il reato, anche tenendo conto dell'esiguo numero dei singoli componenti, del carattere solo locale dell'attività, della inesistente adesione di proseliti e del fatto che il movimento "Fascismo e Libertà" fosse legalmente costituito con atto notarile. (...) Il ricorso è complessivamente infondato (...). L'art. 4 L. n. 645 del 1952 (come modificato dalla L. n. 152 del 1975 e dalla L. n. 122 del 1993) punisce al comma 1 "chiunque fa propaganda per [continua ..]

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