Argomento:
Appalti pubbliciSezione:
(Delibera ANAC, 23 ottobre 2024, n. 469)
Stralcio a cura di Andrea Castaldo
“(…) Il Comune Omissis, al tempo dell’avvio della procedura di gara in oggetto, non era iscritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, detenuto dall’ANAC. La procedura di gara in esame doveva essere svolta da soggetto qualificato, in quanto avente ad oggetto una concessione di servizi di importo (…) superiore all’importo per il quale è prevista la necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti, ex art. 63, co. 2, d.lgs. 36/2023.
(…) il Comune ha delegato ad Omissis lo svolgimento della procedura di gara, in quanto era iscritta nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, come centrale di committenza.
(…) l’art. 17 co. 1 d.lgs. 36/2023 prevede che prima dell’avvio del procedimento è adottata una decisione a contrarre recante gli elementi essenziali del contratto e della gara; provvedimento che può essere adottato dall’amministrazione beneficiaria, ancorché non qualificata (…) l’art. 62 co. 1, 5 e 13 d.lgs. 36/2023 prevedono che le procedure di gara superiori a certe soglie previste dalla legge siano svolte da soggetti qualificati, i quali assumono la responsabilità delle stesse (…).
Il Legislatore, dunque, con l’introduzione del delineato sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti, ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità delle stesse e della maggiore competenza degli enti qualificati. Con la qualificazione delle stazioni appaltanti, infatti, si è inteso prevedere un sistema idoneo ad attestare le capacità di gestione delle attività che caratterizzano il processo di affidamento dei contratti pubblici.
(…) i soggetti non qualificati sono tenuti a ricorrere necessariamente agli strumenti messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate, con la conseguenza che il soggetto qualificato deve assumere la responsabilità dell’intera fase di gara, mentre l’adozione di atti e i provvedimenti della fase di affidamento da parte della stazione appaltante non qualificata determina un’elusione del sistema di necessaria qualificazione.
(…) fermo l’obbligo dell’adozione della decisione a contrarre da parte della [continua ..]
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