Argomento:
Responsabilità ente da reato (d.lgs. n. 231/2001)Sezione:
(Cass. Pen., Sez. VI, 20 giugno 2024, n. 30604)
Stralcio a cura di Francesco Martin
“(…) nel caso di definizione del giudizio con l'applicazione della pena, le parti dovranno ricomprendere nell'accordo non solo la sanzione pecuniaria e, se prevista, quella interdittiva, in relazione alle quali dovrà anche applicarsi la riduzione premiale per il rito, ma anche la determinazione, nell'an e nel quantum, della confisca, trattandosi di sanzione principale, in relazione alla quale non è prevista alcuna espressa esclusione dall'accordo sulla base dell'art. 63 D.Lgs. n. 231 del 2001.
Una volta raggiunto l'accordo, spetterà al giudice verificare non solo l'adeguatezza delle sanzioni pecuniarie e interdittive, ma anche la corrispondenza della confisca concordata al profitto dell'illecito effettivamente conseguito, al netto delle eventuali restituzioni in favore del danneggiato, come previsto dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 231 del 2001. Qualora il giudice ritenga non corretto l'accordo in ordine alla confisca, dovrà rigettare in toto la richiesta di patteggiamento (in senso analogo, con riferimento al patteggiamento ordinario, si veda Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, R. 279348-02).
In conclusione, si ritiene che la specificità del sistema punitivo dettato dal D.Lgs. 231 del 2001, nonché l'espressa qualificazione della confisca quale sanzione principale e la necessità di favorire il ricorso a riti deflattivi, consentono di affermare che, in caso di patteggiamento, l'accordo deve riguardare tutte le sanzioni conseguenti all'illecito, in tal modo evitando che l'ente - dopo aver concordato le sanzioni pecuniarie e interdittive -si veda esposto all'applicazione di una confisca avente connotati particolarmente afflittivi e in relazione alla quale non ha avuto alcuna possibilità concreta di interlocuzione.
A quanto detto deve aggiungersi che il patteggiamento, per le finalità dell'istituto e per come strutturato nella previsione di cui all'art. 63 cit., deve essere idoneo a coprire l'intero trattamento sanzionatorio, non essendo consentita un'applicazione parziale e limitata solo ad alcune delle sanzioni principali previste per l'ente.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, nel caso in esame, l'accordo sulla pena, concluso senza la determinazione - nell'art e nel quantum - della confisca del profitto dell'illecito commesso dall'ente, non poteva essere recepito dal giudice mediante l'unilaterale determinazione della confisca”.
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