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In tema di usura, gli oneri tributari del creditore e le detrazioni fiscali del debitore non concorrono al calcolo per la determinazione del tasso di interesse, non essendo tali elementi collegati al momento genetico dell´erogazione del credito, ai sensi dell´art. 644 co 4 c.p.

Argomento: Dei delitti contro il patrimonio
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. II, 31 ottobre 2024, n. 40272)

Stralcio a cura di Antonio Picarella

“Si procede nei confronti dei ricorrenti (A.A.-quale finanziatore e B.B. come suo consulente commercialista), per unica condotta di usura in concorso (esclusa già in primo grado la continuazione interna con episodio novativo del 2013), ancorché il finanziamento fosse camuffato da contratto di associazione in partecipazione ad attività d'impresa; fatti aggravati dalla qualità di imprenditore dell'offeso, commessi in L, nell'aprile 2011, data della pattuizione della promessa di interessi usurari. (…) la correttezza della decisione sulla inutilizzabilità dell'atto portatore di un sapere tecnico non esaurisce il tema posto con i motivi di ricorso qui in scrutinio, giacché sul tema dei criteri calcolo del tasso soglia (16.635% annuo o poco superiore, non oltre il 17.8%), sulle tracce finanziarie da calcolare al fine di misurare il superamento dello stesso (indicato in imputazione in misura di poco superiore al 26%) si erano già sviluppati sia i motivi principali di appello, che quelli aggiunti. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha risposto sul punto in motivazione, ritenendo non deducibili, ai fini del calcolo degli interessi praticati, le spese per imposte e tasse non direttamente collegate alla erogazione del credito ed è questo il tema forte in diritto posto dai motivi di impugnazione (quelli di gravame e quelli di legittimità). Sul punto, non si rinvengono precedenti specifici nella giurisprudenza della Corte (né tra le sentenze massimate, né tra quelle non massimate). È stato, invece, più volte arato, anche in forme espositive digitalmente ripetitive, il tema delle spese da calcolare al fine di individuare il tasso in concreto praticato in quella che viene definita "usura bancaria". Si tratta del noto filone che riguarda l'inclusione della "commissione di massimo scoperto", che accompagna il superamento del fido concesso dall'istituto creditore (tra le tante, si segnalano Sez. 2, n. 28743 del 22/07/2010; Sez, 2, n. 46669 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 252195; Sez. 2, n. 28928, del 3/7/2014, n.m.; Sez. 2, n. 46528 del 6/10/2022, n.m.) e le spese correlate alla erogazione (polizze assicurative, fideiussorie etc.), che il debitore deve sopportare per accedere al piano di finanziamento. Il Collegio ritiene che il testo dell'art. 644, quarto comma "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, [continua ..]

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