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Il reato di frode nelle forniture pubbliche non è ascrivibile alla responsabilità amministrativa dell´ente se la condotta fraudolenta è stata posta in essere prima dell´inclusione dell´art. 356 c.p. tra i reati presupposto, anche qualora siano state successivamente compiute ulteriori condotte dissimulatrici

Argomento: Responsabilitą ente da reato (d.lgs. n. 231/2001)
Sezione:

(Cass. Pen., Sez. VI, 4 febbraio 2025 n. 4535)

Stralcio a cura di Francesca Saveria Sofia

“(…) Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto i Giudici della cautela configurabile a carico della società l'illecito ex D.Lgs. n. 231 nonostante la fattispecie di cui all'art. 356 cod. pen. sia divenuta reato presupposto solo per effetto dell'art. 5 del D.Lgs. n. 75 del 2020 (entrato in vigore il 30 luglio del 2020) mentre, si sostiene, la condotta ascrivibile all'ente è precedente a tale data. Sul punto, si evidenzia che l'ultimazione dei lavori - fornitura degli ascensori - ascrivibile alla ricorrente risale al 3 agosto del 2018 mentre tutta l'attività successiva (di cui peraltro si contesta l'asserita illiceità e in ogni caso si sostiene essere antecedente al 30 luglio del 2020) attiene al collaudo degli stessi. Si deduce quindi che non è possibile - pena la violazione del principio di irretroattività del trattamento sanzionatorio - applicare all'ente un illecito che non esisteva al momento in cui si collocherebbero le presunte attività fraudolente. (…) Con il secondo motivo l'ente deduce la non configurabilità dei presupposti per l'applicazione della misura interdittiva cautelare, in riferimento: a) all'assenza di un "profitto di rilevante entità" (asserito in modo apodittico dai Giudici della cautela ma in alcun modo dimostrato dagli atti che, al contrario, evidenziano che dall'operazione in esame l'ente ha subito una perdita economica); b) alla radicale mancanza di "gravi indizi di colpevolezza" a carico dell'ente (in merito alla commissione del delitto presupposto da parte degli "apicali" del medesimo), dovendosi il malfunzionamento degli ascensori ricondursi ad un cattivo uso dei medesimi, impiegati, contrariamente alla loro destinazione, a "montacarichi di cantiere" e per le operazioni di trasloco di mobili e materiale pesante in occasione del trasferimento nei locali degli uffici della Procura della Repubblica; c) all'assenza di concreti rischi di reiterazione degli illeciti, rischi anche in questo caso solo affermati in modo apodittico, ma non dimostrati. (…) Con il quarto motivo si censura la decisione del Tribunale del riesame che ha respinto la richiesta di sospensione della misura interdittiva per l'avvenuta adozione in data 13 dicembre 2022 del modello organizzativo, sostenendosi che illegittima risulta l'argomentazione secondo la quale l'art. 49 del D.Lgs. n. 231 non potrebbe applicarsi se [continua ..]

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