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Nei casi di ingiustificato frazionamento della domanda giudiziale per il soddisfacimento di un credito, qualora non sia possibile l´introduzione di un giudizio unitario, il giudice è tenuto a decidere nel merito (divieto del non liquet) e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite – escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l´abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezioni Unite

Cass. Civ., Sez. Un., 19 marzo 2025, n. 7299

Stralcio a cura di Luigi De Felice

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(…) 5. – Il tema della legittimità o meno del frazionamento del credito e delle conseguenze di un frazionamento abusivo torna ancora una volta all’attenzione di queste Sezioni Unite come oggetto di una questione di massima di particolare importanza. (...) Emerge nuovamente quindi l’esigenza di verificare preliminarmente lo stato attuale dell’assetto giurisprudenziale sul tema, e quindi di dar risposta alle due questioni principali all’interno delle quali possono racchiudersi le sollecitazioni provenienti dalla ordinanza interlocutoria: -se la soluzione, adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, in termini di improponibilità della domanda a fronte di un abusivo frazionamento del credito sia preferibile, anche nei casi in cui, in ragione dell’intervenuto formarsi del giudicato su parte della domanda, la stessa non sia in concreto riproponibile; - o se piuttosto appaia preferibile, e più conforme al principio di proporzionalità, limitarsi a sanzionare il fenomeno dell’abusivo frazionamento del credito sul piano delle spese processuali, ricorrendo eventualmente agli strumenti forniti dall’art. 96 c.p.c. (…) (…) 6. - Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate a pronunciarsi già tre volte, in un arco di tempo di venticinque anni, sulla frazionabilità della domanda giudiziale volta alla soddisfazione di un credito. 6.1. - In una prima sentenza esse hanno affermato che, in assenza di espresse disposizioni o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall'art. 1181 cod. civ., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni (Cass. S.U. n. 108 del 2000 (…) 6.2. – Non molto tempo dopo, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sul tema (Cass. S.U. n. 23726 del 2007) operando un vero e proprio ribaltamento dell’indicato precedente, affermando il principio, contrapposto, per cui non è consentito al creditore [continua ..]

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