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Per l´inconferibilità degli incarichi dirigenziali esterni è sufficiente accertare lo svolgimento di attività professionali “regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione” nel c.d. “periodo di raffreddamento”, ossia nel biennio precedente all´assunzione dell´incarico

Argomento: Anticorruzione
Sezione:

(Delibera ANAC, 23 ottobre 2024, n. 490)

Stralcio a cura di Andrea Castaldo

 

“(…) Il Comune di Omissis ha conferito all’arch. Omissis – ai sensi dell’art. 110, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) – l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica, con rapporto di lavoro a tempo determinato, part time al 50% (…) Nel periodo precedente al suddetto conferimento, l’arch. Omissis ha svolto, a favore del medesimo Comune, una serie di incarichi (…) Il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica (…) appare essere avvenuto in violazione dell’art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013. (…) la norma (…) nella versione vigente al momento in cui all’interessato sono stati conferiti gli incarichi (…) prevedeva che: “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti – lettera c) – gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”. (…) gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all’incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono: a) avere svolto, nel biennio precedente all’assunzione dell’incarico (c.d. “periodo di raffreddamento”), in proprio attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione che conferisce l’incarico; b) assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione che sia relativo allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento. L’accertamento di tale ipotesi di inconferibilità va peraltro condotto tenendo conto dell’orientamento ANAC n. 99/2014 (confermato tra l’altro dalla successiva novella legislativa), che sancisce: “Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il [continua ..]

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