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L'invio di 21 sms alla persona offesa, circa uno ogni 4 giorni, non è sufficiente di per sé a configurare il reato di molestie di cui all'art. 660 c.p.; il giudice di merito è tenuto ad effettuare una valutazione circa l´inutilità dei messaggi inviati o se, invece, non siano correlati a reali esigenze organizzative tra le parti

Argomento: Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. I, 15 novembre 2024, n. 44953)

Stralcio a cura di Giuseppe Tuccillo

“(…) l'imputato aveva inviato numerosi messaggi alla sua ex moglie ... dalla quale si era separato, seppure il Questore di Trieste lo avesse ammonito per pregressi comportamenti molesti e persecutori in danno di costei; in particolare si trattava complessivamente di 21 sms, di cui aveva anche parlato la persona offesa nel corso della sua deposizione ritenuta dal giudice del tutto attendibile. dal testo integrale dei messaggi riportati nella querela si ricava che il contenuto verteva effettivamente su questioni inerenti la gestione del figlio e il Tribunale non aveva spiegato perché dovevano considerarsi petulanti o sorretti da biasimevole motivo. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 533, comma 1, cod. proc. pen. e 660 cod. pen. per il travisamento della querela sporta dalla … il 19/04/2021 e acquisita agli atti con l'accordo delle parti. Il giudice non aveva esaminato partitamente il contenuto integralmente riportato dei messaggi in essa riportati ed assertivamente li ha ritenuti molesti. L'imputazione correla il disturbo e la molestia cosi arrecata sia all'elemento della petulanza sia a quello del biasimevole motivo. Per petulanza "si intende un atteggiamerito di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà (cfr. Sez. 1, n. 6064 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272397), tenuto con la consapevolezza di arrecare disturbo, senza che rilevi l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o di esercitare un proprio diritto" (Sez. 1, n. 6975 del 12/12/2023, dep. 2024, n.m.). In tale prospettiva il giudice di merito ha ritenuto irrilevante che ogni messaggio trovasse motivo nella gestione del figlio. In realtà i contenuti assai articolati dei messaggi avrebbero richiesto un più approfondito vaglio da parte del giudice e non sono stati esaminati elementi che dimostrino che le diverse esigenze proprie o del figlio fossero addotte pretestuosamente; il loro numero complessivo, pari a 21, corrispondenti più o meno ad 1 ogni 4 giorni, non può essere univocamente significativo se non fossero inutili o pretestuosi o risultassero correlati ad effettive esigenze organizzative nella gestione dell'affidamento di un figlio; le dichiarazioni della parte civile non sono state partitamente esaminate nei loro contenuti anche con riguardo alle difformità rispetto [continua ..]

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