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La scriminante del diritto alla libera espressione non è applicabile in caso di diffusione di idee negazioniste che non tengano conto della realtà storica

Argomento: Dei delitti contro la persona
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 39243)

Stralcio a cura di Francesco Martin

“ (…) nell'ambito del Titolo XII del Libro secondo del Codice penale, dedicato ai reati contro la persona, al Capo III sui delitti contro la libertà individuale, l'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21 ha inserito la Sezione I-bis, comprendente gli artt. 604-bis e 604-ter, dedicata ai "delitti contro l'eguaglianza". L'attuale formulazione normativa è frutto di un'evoluzione legislativa iniziata con la legge n. 654 del 1975 (cd. "legge Reale") che ha introdotto una fattispecie di reato autonomo per sanzionare la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; inoltre, ha punito l'incitamento alla discriminazione per motivi razziali o etnici e forme più intense di incitamento alla commissione o direttamente al compimento di atti di violenza o provocazione alla violenza. In ossequio alla Convenzione di New York del 1966, l'intervento normativo considerava, tuttavia, solo la discriminazione per motivi etnici, razziali e nazionali. Successivamente, la legge n. 205 del 1993 (cd. "legge Mancino") ha ricompreso nella fattispecie anche le discriminazioni di carattere religioso. Inoltre, tale norma ha introdotto la circostanza aggravante del reato commesso con finalità di discriminazione per razza, etnia, nazionalità e religione. La legge n. 85 del 2006 ha, da ultimo, modificato l'art. 3 della cd. legge Reale, sostituendo alla precedente condotta di diffusione quella di propaganda e alla condotta di incitamento quella di istigazione alla commissione di atti di discriminazione o a commettere violenza o atti di provocazione per i motivi di discriminazione indicati dall'articolo in questione. La giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ha chiarito che la propaganda di idee di cui all'art. 604-bis cod. pen., consiste nella divulgazione di opinioni, finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l'odio razziale o etnico" è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la "discriminazione per motivi razziali" è quella fondata sulla qualità personale del soggetto e non sui suoi comportamenti. Il concetto di propaganda, dunque, ha [continua ..]

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