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Risponde di concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale colui che, esterno al sodalizio, contribuisce volontariamente non ad aiutare singoli membri ad eludere le indagini, ma a rafforzare la capacità operativa del gruppo, la sua conservazione e la realizzazione di future attività criminali

Argomento: Dei delitti contro l'ordine pubblico
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 29 febbraio 2024, n. 8928)

Stralcio a cura di Giuseppe Tuccillo

(…) “Il Tribunale ha passato nuovamente in rassegna l'impianto indiziario relativo tanto all'esistenza dell'associazione mafiosa, che alla condotta di concorrente esterno dell'indagato, anche alla luce delle obiezioni come operate dalla difesa. risulta come la partecipazione del ricorrente all'associazione, in qualità di concorrente esterno, sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione, ma soprattutto attraverso plurime condotte analiticamente valutate e che, complessivamente considerate, consentono di ravvisare l'ipotesi del concorso esterno in associazione di tipo mafioso. La verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso. La ordinanza impugnata ha, dunque, operato una corretta applicazione delle indicazioni di questa Corte quanto alla "misurazione" dell'apporto che deve fornire il singolo perché possa essere considerato concorrente esterno: - integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455). Questa Corte ha evidenziato i criteri che consentono di distinguere la condotta di favoreggiamento da quella del partecipe e da quella del concorrente esterno rispetto all'associazione mafiosa ritenendo che: - risponde dì concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale, colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un aiuto al singolo ad eludere le indagini, ma un contributo alla [continua ..]

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