home / Archivio / 231 e Compliance raccolta del 2025 / La responsabilità del committente in caso di morte o infortunio sul luogo di lavoro ..

indietro stampa contenuto


La responsabilità del committente in caso di morte o infortunio sul luogo di lavoro presuppone la verifica dell´incidenza causale sull´evento della scelta della ditta per l´esecuzione dei lavori, non essendo sufficiente a scagionare il committente che costui abbia controllato l´iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese

Argomento: D.lgs. n. 81/2008
Sezione:

(Cass. Pen., Sez. IV, 29 novembre 2024, n. 43717)

Stralcio a cura di Francesco Martin

“(…) l'affermazione della responsabilità del committente presuppone la verifica, in concreto, dell'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante, Rv. 278435 - 01; Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016, dep. 2017, Vettor, Rv. 270100 - 01; Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 264974 - 01; Sez. 4, n. 3563 del 18/1/2012, Marangio, Rv. 252672; Sez. 4, n. 37840 del 01/07/2009, Vecchi, Rv. 245275 - 01). Né può ritenersi che l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, possa risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020, Oliveri, Rv. 280049 - 01). Per non incorrere nella violazione di legge denunciata, i giudici di merito quindi, avrebbero dovuto stabilire se il committente, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa prescelta, la sua capacità organizzativa, tenuto conto della pericolosità dei lavori affidati e delle attrezzature impiegate le quali, nella specie, sulla base degli elementi acquisiti, erano prive di documenti tecnici essenziali e sprovvisti di autorizzazione alla installazione, assicurandosi dell'effettiva disponibilità, da parte dell'appaltatore, dei necessari dispositivi di sicurezza. Avrebbe dovuto, inoltre, verificare la presenza o meno di situazioni di manifesto pericolo, pure percepibili direttamente dal committente-proprietario (presente in cantiere), e quindi tali da non poter essere ignorate (in questa prospettiva, cfr., anche Sez. 4, n. 23171 del 9/02/2016, Russo, non mass.) in ossequio alla disposizione di cui all'art. 93, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 81/2008, che riconoscono al committente oneri di coordinamento e di intervento integrativi e complementari, pure in presenza di un responsabile dei lavori, [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio