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L´omessa o assertiva motivazione in ordine alla statuizione affermativa della sussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo può essere colmata in sede di appello cautelare in forza del principio generale di cui all´art. 604 c.p.p., per il quale l'assenza di motivazione non comporta la restituzione degli atti al primo giudice, ma deve essere sanato dal giudice di appello con una decisione nel merito.

Argomento: Misure cautelari reali
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 20 novembre 2024, n.42470)

Stralcio a cura di Francesca Saveria Sofia

“Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza (…) articolando un motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 321 e 322-bis cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Si deduce, innanzitutto, che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro adottata dal G.i.p. è palesemente affetta da vizio di motivazione apparente, perché priva di qualunque riferimento ad elementi concreti, relativi alla vicenda oggetto del procedimento penale, e che tale vizio non può essere colmato dal Tribunale del riesame, neppure in sede di appello (si cita Sez. 3, n. 45234 del 03/07/2014, Rv. 260995 - 01). Si deduce, poi che anche l'ordinanza impugnata offre una motivazione apodittica, perché pone a suo fondamento la differenza tra il valore stimato del profitto dei reati per cui si procede, (…), e li valore dei beni sottoposti a vincolo (…). Si osserva che manca qualunque riferimento ad elementi indicativi della necessità di anticipare l'effetto ablativo, per il rischio di una successiva impraticabilità della confisca, come richiesto dalle Sezioni Unite (si cita Sez. U. n.36959 del 2021, Ellade).  (…) Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. Manifestamente infondate sono le censure che contestano l'ammissibilità dell'intervento del Tribunale in sede di appello per rimediare al vizio di motivazione apparente di cui sarebbe affetta l'ordinanza del G.i.p. di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo. Secondo una decisione, citata nel ricorso, in tema di appello di misure cautelari reali, il tribunale della libertà, al quale sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità del provvedimento del giudice affetto da vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di revoca del sequestro, non può sostituirsi al primo giudice violando il principio devolutivo e redigendo la motivazione integralmente omessa, né può limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento impugnato ex art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., ma deve, una volta dichiarata la nullità, trasmettere gli atti al primo giudice, al fine di non privare la parte di un grado del giudizio cautelare e di consentirle di redigere motivi specifici di impugnazione qualora debba [continua ..]

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