Argomento:
Responsabilitą medicaSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. III, 04 novembre 2024, n. 40316)
Stralcio a cura di Giuseppe Tuccillo
“(…) Con un primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 627 comma 3 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla corretta qualificazione del reato di cui all'art. 589 cod.pen. e di applicazione delle norme di cui agli artt. 40 e 43 cod.pen.
Argomenta la ricorrente che, a fronte dei rilievi sollevati dalla sentenza di annullamento, la sentenza impugnata avrebbe lasciato irrisolte le questioni sollevate e non avrebbe fatto buon governo dei parametri ermeneutici tracciati dalla sentenza rescindente.
Così i giudici del rinvio avrebbero contraddittoriamente rilevato che la paziente non dovesse essere sottoposta a monitoraggio cardiotocografico continuo perché non previsto dalla linee-guida in assenza dei presupposti ivi previsti, salvo poi affermare che le buone brassi avrebbero imposto il continuo monitoraggio nella donna cesarizzata.
L'errore motivazionale avrebbe riflessi anche sulla responsabilità della ricorrente, sul nesso di causa e sul corretto inquadramento del tipo e grado di colpa. Non avrebbero verificato i giudici del merito se la ricorrente, rimandando in reparto la paziente, avesse dato disposizioni precise al personale infermieristico, se fosse continuata la somministrazione di Miolene. Non avrebbero individuato i giudici del rinvio, la condotta doverosa salvifica, unicamente ancorata all'omesso monitoraggio continuo che non sarebbe di per sé idoneo a evitare la rottura dell'utero, che può presentarsi bruscamente. Non avrebbero spiegato poi se la rottura dell'utero fosse conseguenza delle contrazioni dovute alla spinta del feto (…).
(…) il comportamento che si esigeva dalla ricorrente dalle 00:15, qualificato come grave imprudenza, sarebbe quello che la stessa non avrebbe avuto ragione di porre in essere per assenza delle condizioni che lo legittimavano anche secondo le buone pratiche assistenziali, in quanto non erano in atto contrazioni, anomalie pressorie, cardiache al momento in cui la (…) fu rimandata in stanza e nessuna pratica imponeva di tenere il cardiotocografo in maniera continua a una gestante. Il dato significativo, ai fini di invocare le esimente invocata, sarebbe invece quello di cui dà atto la stessa Corte del rinvio ovvero che le contrazioni erano cessate dalle 22:45.
(…)
Così puntualizzato il perimetro del giudizio di rinvio, osserva il Collegio che, quanto al primo profilo, il percorso argomentativo della sentenza [continua ..]
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