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La scriminante della difesa legittima trova applicazione anche in favore di chi sta commettendo un reato se la condotta illecita non ha provocato il pericolo dal quale l´autore pretende di difendersi e la sua reazione ha una finalità esclusivamente difensiva

Argomento: Delle cause di giustificazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 21577)
Stralcio a cura di Fabio Coppola

“(…) I punti fermi della ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito possono essere sintetizzati come segue: - I tre protagonisti della sparatoria avevano concordato un appuntamento per ragioni legate al traffico di stupefacenti. - B.B. ed C.C. erano arrivati una prima volta nel parcheggio del ristorante "Volo leggero" alle 12.17, a bordo dell'autovettura Volkswagen Passat, nell'occasione era sceso dal veicolo solo C.C., giusto il tempo di effettuare una telefonata per poi risalire e ripartire. - Alle 12.37 B.B. ed C.C., sempre a bordo dell'autovettura Volkswagen Passat, erano ritornati al parcheggio, questa volta entrambi erano scesi dal veicolo armati di pistola per spostarsi rapidamente verso la zona dove era già parcheggiata l'autovettura Mini Countryman con a bordo A.A., a sua volta armato di pistola. - Nei successivi otto secondi B.B., postosi sul lato destro dell'autovettura Mini aveva sparato un colpo con la pistola calibro 7,62, indirizzandolo non verso terra ma verso la testa di A.A. seduto sul sedile del conducente; A.A., servendosi di una pistola caricata con proiettili cai. 9, aveva esploso un colpo non in direzione di B.B. ma di C.C., che gli dava il fianco destro e che teneva il braccio destro alzato in posizione perpendicolare al corpo, nel chiaro gesto di puntare contro di lui la pistola; C.C., dopo essere stato colpito, aveva cercato di rialzarsi, riuscendo ad esplodere almeno tre colpi con la pistola caricata con proiettili calibro 7,65 in direzione della Mini che si stava allontanando a velocità sostenuta; - B.B. si era avvicinato C.C. ormai esanime, aveva prelevato la pistola di quest'ultimo e si era allontanato a piedi fino a raggiungere la carreggiata dove raggiungeva l'autovettura Mercedes con a bordo i cittadini albanesi D.D. e E.E.. Sia per il G.i.p. che per la Corte di assise di appello non c'è spazio per l'applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa poiché non solo B.B. ed C.C. ma anche A.A. avevano scelto di partecipare ad un "appuntamento pericoloso", tanto da presentarsi armati e nelle condizioni di affrontare un eventuale conflitto a fuoco. Difetta, quindi, come nelle ipotesi o di accettazione di una sfida o di attuazione di una spedizione punitiva il requisito della convinzione di dover agire per scopo difensivo. (…) Per ragioni di ordine logico va esaminato prioritariamente il secondo motivo, relativo ai requisiti della legittima [continua ..]

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