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Nell'ipotesi di sottrazione da parte dell´imputato di una cosa appartenuta alla persona da lui uccisa, si configura il delitto di rapina se l'idea della sottrazione si forma prima della attuazione della violenza omicida, sempre che l´impossessamento sia conseguenza della violenza omicida. Si configura, invece, il delitto di furto qualora l'idea della sottrazione sorga soltanto dopo la consumazione dell'omicidio

Argomento: Dei delitti contro il patrimonio
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. I, 15 ottobre 2024, n. 37856)

Stralcio a cura di Fabio Coppola

“Con sentenza del 26 settembre 2023 la Corte di assise di appello di Firenze, ha confermato, relativamente alla posizione di A.A. quella emessa dalla Corte di assise di Livorno il 21 novembre 2022 con la quale il predetto è stato condannato alla pena di ventitré anni di reclusione per i delitti di omicidio e rapina commessi a Livorno il 27 agosto 2021 in danno di B.B. (…) Secondo i giudici di primo e secondo grado, dall'istruttoria è emerso come A.A. si sia recato a casa della vittima per chiederle del denaro che doveva servire per pagare i propri fornitori di cocaina e per aiutare la propria madre a sostenere le spese del funerale del padre in imminente pericolo di vita. Al rifiuto opposto dalla vittima, l'imputato aveva risposto stringendole il volto con le mani, facendola sanguinare dal naso e dalla bocca. Quando l'imputato aveva abbandonato la presa, B.B. si era messo a urlare chiedendo aiuto; a questo punto, A.A. gli aveva tappato la bocca conducendolo in camera da letto dove lo aveva spinto sul letto e soffocato con un cuscino. In seguito, recatosi in bagno, aveva spostato lo specchio e prelevato da una nicchia quanto ivi custodito, ossia beni e denaro. Da tale complessiva ricostruzione del fatto, la Corte fiorentina ha desunto la configurabilità, in capo all'imputato, dell'intenzione di prelevare il denaro e gli altri beni sottratti sin dall'ingresso nell'appartamento della vittima, individuando nella finalità di rapina l'effettiva volontà che ha ispirato l'intera azione conclusa con l'omicidio. La violenza è stata impiegata prima per ottenere il denaro e gli altri beni e, in seguito, come reazione alle urla della vittima in funzione dell'impossessamento dei suoi averi. (…) I temi posti con il secondo e il terzo motivo presuppongono la soluzione della medesima questione relativa alla configurabilità, nella fattispecie, rispettivamente, del delitto di rapina di cui al capo 2) e della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen. relativamente al delitto di omicidio, per essere stato commesso quest'ultimo allo scopo di commettere quello contro il patrimonio. A tale proposito, va prioritariamente segnalato come sia del tutto eccentrico, rispetto alla fattispecie e alla motivazione della sentenza impugnata, il riferimento alla nozione di "rapina impropria" che si configura, ai sensi dell'art. 628, comma secondo, cod. pen., nel caso in cui all'azione di [continua ..]

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