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L´incarico di RPCT, privo di funzioni dirigenziali e di amministrazione, in un ente pubblico è compatibile, per il dettato dell´art. 12, co. 3, lett. b), D.Lgs. 39 del 2013, con l´incarico di Consigliere comunale, non essendo integrata alcuna violazione della normativa in materia di conflitti di interessi e anticorruzione

Argomento: Anticorruzione
Sezione:

(Delibera ANAC, 16 aprile 2024, n. 191)

Stralcio a cura di Andrea Castaldo

“(…) Pervenivano all’Autorità alcune segnalazioni relative alla presunta sussistenza di un’ipotesi di incompatibilità – ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 – in capo all’arch. Omissis, la quale ricopre la carica di Consigliere comunale di Omissis e, al contempo, l’incarico di dirigente del Consorzio Omissis (da qui innanzi “Consorzio”). (…) l’Autorità, ritenendo potenzialmente sussistente un’ipotesi di incompatibilità ai sensi dell’art. 12, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, avviava (…) un procedimento di vigilanza dandone comunicazione ai soggetti interessati. (…) occorre formulare alcune osservazioni relative al rapporto tra le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 e quelle previste dal TUEL. In merito, la giurisprudenza amministrativa, con una recentissima sentenza, ha chiarito che: “Per contro il d.lgs. n. 39/2013 si disinteressa dei meccanismi rappresentativi e si concentra piuttosto, avendo riguardo alla ratio anti-corruttiva che lo ispira, sulle situazioni di inconferibilità/incompatibilità riferibili a chi rivesta contemporaneamente incarichi politici nell’ente locale e incarichi amministrativi o gestionali nell’ente partecipato. Pertanto, il d.lgs. 39/2013, in quanto norma di rango primario, in ossequio al principio di gerarchia delle fonti ed al principio di temporalità prevale sulle previsioni dello statuto sociale, ed in ossequio al principio di temporalità, nonché di specialità, sul TUEL” (Consiglio di Stato sentenza n. 1448 del 09.02.2023). (…) nel caso di specie sarebbe potuta venire in rilievo l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 12, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, che sancisce: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili […] b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione”. (…) il Consorzio appare annoverabile tra gli enti pubblici definiti dall’art. 1, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 39, come: “gli enti di diritto pubblico non [continua ..]

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