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Nel giudizio di appello de libertate le parti sono legittimate a produrre elementi probatori sopravvenuti sempre che vengano rispettati i principi del contraddittorio e di devoluzione, contrassegnati dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto d'appello

Argomento: Misure cautelari personali
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS. UU., 12 aprile 2024, n. 15403)

Stralcio a cura di Giuseppe Tuccillo

“(…) La questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunziarsi è, in definitiva, quella dell'ampiezza dei poteri cognitivi del giudice dell'appello cautelare. In proposito si registra effettivamente nella giurisprudenza di legittimità un contrasto rivelatosi già nei primi anni successivi all'entrata in vigore del codice del 1988, e che, non avendo trovato esaustiva composizione a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite evocato nell'ordinanza di rimessione (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357 - 01), si è riproposto anche successivamente a tale pronunzia. Come accennato, l'originario conflitto interpretativo sulla possibilità del giudice dell'appello cautelare di acquisire ed utilizzare elementi probatori sopravvenuti all'adozione del provvedimento impugnato addotti dalle parti è infine approdato alle Sezioni Unite. Si registra pertanto un primo indirizzo per cui deve escludersi la possibilità che nel giudizio d'appello cautelare vengano acquisiti elementi probatori inediti, dovendo questi essere oggetto di una nuova ed ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente ai sensi dell’art. 299 cod. proc. Pen. (tra le altre Sez. 6, n. 34130 del 07/07/2023, B., Rv. 2.85174 - 01; Sez. 3, n. 15256 del 13/01/2023, Pisciteli, Rv. 284462 - 01; Sez. 1, n. 29640 del 31/03/2022, Giorgio, Rv. 283383 - 01; Sez. 2, n. 6400 del 12/11/2019, dep. 2020, Maisano, Rv. 278372 - 01; Sez. 2, n. 14904 del 11/01/2012, Roncon, non mass.; Sez. 1, n. 4720 del 11/11/2010, dep. 2011, Akponine, non mass.; Sez. 5, n. 25595 del 17/05/2006, Rotolo, Rv. 234417 - 01). L'affermazione del suddetto principio si fonda anzitutto sul rilievo per cui il thema decidendum del giudizio d'appello deve ritenersi inderogabilmente delimitato dai motivi e dagli elementi sottoposti a quello di prima istanza, sicché i poteri cognitivi del giudice dell'impugnazione non possono estendersi oltre tali limiti. In secondo luogo viene posto l'accento sul fatto che, in forza del principio devolutivo, la cognizione del giudice d'appello, a differenza di quello del riesame, è delimitata dai motivi di impugnazione, sicché essa non può avere ad oggetto punti della decisione diversi, né elementi differenti da quelli dedotti. A sostegno della tesi affermativa viene evidenziato anzitutto come l'appello de libertate attribuisca al giudice investito dell'impugnazione tutti i [continua ..]

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