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La denuncia di fatti di potenziale rilievo penale accaduti in azienda non può di per sé integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, a condizione che non emerga il carattere calunnioso della denuncia medesima
Argomento: Whistleblowing
Sezione:
“(…) La Corte d'Appello (…) ha accolto il reclamo principale di B.B. e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il licenziamento per giusta causa intimato al predetto il 26 luglio 2016 e condannato la – OMISSIS - alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria nel limite di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi del novellato art. 18, comma 4, St. lav. (…) al B.B. era stato contestato di avere inviato allo Spisal (Servizio prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro) e per conoscenza alla direzione aziendale una lettera, datata 22 giugno 2016, con cui si segnalavano alcune problematiche attinenti alla sicurezza dei lavoratori (interventi su macchine contenenti amianto, sovrapposizioni tra ditte esterne e maestranze interne, alte temperature al di fuori delle zone a temperatura controllata). Ha accertato che le criticità segnalate erano avvertite non solo dal B.B. ma da un significativo numero di lavoratori che, subito dopo la contestazione disciplinare per cui è causa, avevano sottoscritto un documento intitolato "dignità al lavoro" condividendo i contenuti della denuncia presentata dal collega; che tra i sottoscrittori di questo documento compariva anche il nome di un lavoratore, vittima, poco tempo dopo (dicembre 2016) di un infortunio mortale (...) L'istruttoria testimoniale aveva confermato le criticità oggetto di segnalazione e ciò, secondo i giudici di appello, portava ad escludere in capo al B.B. la piena consapevolezza di insussistenza dell'illecito denunciato e quindi il carattere calunnioso dell'esposto inoltrato. Né l'intento calunnioso poteva desumersi dalla circostanza che il lavoratore si era rivolto alla pubblica autorità senza prima segnalare quei fatti al datore di lavoro non essendo la facoltà di denuncia sottoposta a limiti procedurali. (…)
Avverso la sentenza la -OMISSIS - ha proposto ricorso per cassazione (…)
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dall'art. 2105 c.c., dell'art. 21 Cost. e dell'art. 1 St. Lav. per avere la sentenza d'appello sussunto la fattispecie nell'ambito del diritto di denuncia e non del diritto di critica. La società assume che l'esposto presentato dal dipendente allo Spisal non avesse i tratti tipici della denuncia come [continua ..]
Sezione:
(Cass. Civ., Sez. Lav.,19 dicembre 2024, ord. n. 33452)
Stralcio a cura di Francesca Saveria Sofia
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