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Il nesso causale fra l´evento dannoso e la condotta colposa del datore di lavoro viene meno per il comportamento imprudente del lavoratore solo quando esso si traduca in una condotta “abnorme, inopinabile ed esorbitante” rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, configurandosi come causa esclusiva dell´evento stesso

Argomento: D.lgs. n. 81/2008
Sezione:

(Cass. Civ., Sez III, 20 settembre 2024, ord. 25313)

Stralcio a cura di Francesca Saveria Sofia

  “(…) la società ricorrente censura la sentenza laddove questa ha affermato che erano state omesse le cautele antinfortunistiche di cui al d.lgs. n. 81 del 9/04/2008. Quarto motivo (…) la sentenza è impugnata laddove ha escluso la rilevanza del concorso di colpa del lavoratore deceduto nella causazione dell'evento. (…)I motivi sono entrambi infondati: costituiscono circostanze incontroverse che (…) nello svolgere il compito demandatogli dalla società, ossia la effettuazione di operazioni di impermeabilizzazione o reimpermeabilizzazione del tetto, o di una tettoia aggettante, abbia utilizzato una scala non adeguata e che non era stata fornita dalla società stessa. Ciò, nondimeno, non concretizza concorso di colpa del lavoratore o rischio elettivo, taleda escludere li nesso di causalità, posto che il rischio elettivo si ha (…) soltanto ove il lavoratore «abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso». La detta citata giurisprudenza richiama l'affermazione pure ricorrente nelle pronunce di questa Corte secondo la quale «il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza (così Cass n. 1994 del 13/02/2012, Rv. 620913 - 01; ed ancora Cass. n. 5419 del 25/02/2019, secondo cui "l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo ne imprevedibile ne anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso». (…)Alle [continua ..]

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