Argomento:
Responsabilità ente da reato (d.lgs. n. 231/2001)Sezione:
(Cass. Pen., Sez. III, 10 ottobre 2024, n. 37237)
Stralcio a cura di Fabio Coppola
“Con sentenza del 6 ottobre 2023, il Tribunale di Sassari assolveva, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto, A.A. dal reato di cui all'art. 256, commi 1 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 152 del 2006, reato a lui ascritto perché, quale direttore tecnico e amministrativo della Cosir Srl, gestiva un centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, pericolosi e non, in assenza dei requisiti minimi tecnico-gestionali di cui ai D.M. 8.4.2008e 13.5.2009, non adottando in particolare le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, al fine dell'impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di un schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati 1A e 1B dei predetti decreti ministeriali; fatto accertato in M in data 18 luglio 2019. Pronuncia assolutoria di analogo tenore veniva emessa anche nei confronti della società Cosir, cui era stato ascritto l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-undecies, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2001, contestato in relazione all'art. 265, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006. (…)
l'impianto argomentativo della sentenza impugnata è quasi interamente incentrato sulla verifica dei presupposti applicativi dell'art. 131-bis cod. pen., mentre all'analisi circa la sussistenza del reato ascritto a A.A. e. la configurabilità dell'illecito amministrativo contestato alla società Cosir Srl sono dedicati solo pochi righi (pag. 1 della pronuncia gravata), peraltro di non agevole intelligibilità. Ciò integra un evidente vizio di motivazione, atteso che, prima di affrontare il tema del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il Tribunale avrebbe dovuto compiutamente soffermarsi sulla prova della colpevolezza della persona fisica e della responsabilità amministrativa della persona giuridica, accertando in maniera adeguata la ricorrenza dei rispettivi presupposti, non potendosi peraltro sottacere che dalla lettura unitaria della contestazione, oltre che dalle scarno (e non molto chiare) argomentazioni della sentenza impugnata, parrebbe in realtà desumersi che la condotta illecita sia stata circoscritta alla sola mancata redazione degli schedari sui conferimenti dei rifiuti, profilo questo che, almeno astrattamente, potrebbe essere ricondotto nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che [continua ..]
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